Il calendario fiscale si fa sempre più fitto e contorto. Alle tantissime scadenze cui si dovrà far fronte nel mese di aprile, quali la LIPE, la Comunicazione Dati Fatture, il Modello IVA 2019 e l’approvazione dei bilanci (per citare solo le principali) occorre infatti aggiungere anche il versamento – relativo al I trimestre 2019 – dell’imposta di bollo esposta sulle fatture elettroniche. Occorre ricordare che, con la dematerializzazione delle fatture, l’assolvimento del bollo è divenuto necessariamente “virtuale”, tant’è che non è prevista la richiesta di una preventiva autorizzazione. I termini e le modalità di versamento ordinariamente previsti con riferimento all’imposta di bollo assolta in modalità virtuale sono stati modificati con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, proprio con specifico riferimento all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Alla luce dei quanto previsto nel Decreto, il 23 aprile scadrà il termine per il primo versamento, riferito al primo trimestre 2019. Andiamo dunque a richiamare la normativa e le modalità operative.
Imposta di bollo e e-fattura.
L’imposta di bollo, pari a due euro, deve essere assolta su tutte le fatture che espongano operazioni – di importo superiore ad euro 77,47 – fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 633/72 o per mancanza del presupposto territoriale, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti D.P.R. 633/72. Scontano imposta di bollo anche le operazioni esenti IVA, ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/72 e le operazioni escluse ex articolo 15 D.P.R. 633/72, nonché una serie di operazioni non imponibili: operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, servizi connessi agli scambi internazionali e cessioni ad esportatori abituali. Non sono invece soggette ad imposta di bollo le fatture con IVA esposta ed i documenti che si riferiscono ad operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Estranee alla problematica del bollo anche le fatture emesse a fronte di operazioni di esportazione di merce e le fatture relative a cessioni intracomunitarie. Alla luce del fatto che la e-fattura è costituita da un file, risulta chiaramente impossibile assolvere l’imposta mediante apposizione “fisica” della marca da bollo. Di conseguenza, la circostanza che la fattura sia assoggettata a bollo deve essere segnalata nella predisposizione del file fattura mediante compilazione dell’apposito campo previsto dal tracciato telematico di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018. Si noti che la compilazione del campo segnala esclusivamente il fatto che la fattura sconta il bollo, indipendentemente dal fatto che poi l’emittente voglia rivalersi sul proprio cessionario / committente della somma corrispondente al bollo stesso, o meno. Nel caso di rivalsa, occorrerà inserire una nuova “riga” nella fattura, relativa all’anticipazione ex articolo 15 dell’imposta di bollo.
Modalità e termini di versamento.
Con l’invio dei dati al Sistema di Interscambio l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto, direttamente dai files fattura, l’informazione relativa a quali siano le fatture assoggettate a bollo. In un primo momento, si pensava che l’imposta di bollo avrebbe dovuto essere versata secondo le scadenze già previste per l’assolvimento di “bollo virtuale”, che prevedevano il versamento in unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di termine dell’esercizio. Questo termine continua a sussistere per i casi diversi dalle e-fatture, mentre per questa specifica fattispecie – con il decreto MEF del 28 dicembre 2018 – sono stati stabiliti termini e modalità ad hoc. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse deve, ai sensi del DM summenzionato, avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Di conseguenza, la sommatoria dei diversi “due euro” segnalati a titolo di imposta di bollo e relativi a fatture emesse nel primo trimestre 2019, dovrebbe essere versata entro 20 aprile 2019. Il termine coincide con il sabato ed a seguire sono parimenti festivi il 21 e 22 aprile (Pasqua e lunedì dell’Angelo), di conseguenza l’imposta di bollo sulle e-fatture del primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 23 aprile 2019. L’importo dovuto sarà calcolato direttamente dall’Agenzia, sulla scorta delle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio, e messo a disposizione nell’area riservata del contribuente del sito dell’Agenzia delle Entrate. Quanto alle modalità di effettivo versamento, è previsto che il pagamento possa avvenire direttamente on-line, tramite un servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia nella stessa area riservata che presenterà gli importi da versare, con addebito in conto corrente bancario o postale, oppure tramite modello F24. Non resta che attendere la fine del trimestre per poter verificare le effettive modalità di fruizione del servizio, fermo restando la considerazione – forse superflua – che anche in questo caso risulta essere assolutamente indispensabile essere in possesso delle credenziali di accesso Fisconline, Entratel o identità digitale SPID ai fini di accedere all’area riservata per la verifica delle somme dovute.
Fonte: FiscalFocus