Ieri sera, 31.05.2017, dopo una giornata particolarmente incerta in relazione al risultato, la Camera, con 315 voti favorevoli e 142 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo in relazione alla conversione in Legge, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi del D.L. n. 50 del 24.04.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017 – Supplemento Ordinario n. 20, entrato in vigore il 24.04.2017.
Ricordiamo che la cosiddetta Manovrina di cui al sopra indicato D.L.50 oggetto ora di conversione in Legge si è resa necessaria anche per rispondere alle indicazioni ed ai richiami della Commissione Europea che ha caldamente sollecitato la correzione dei conti del nostro Paese.
Alla votazione della fiducia si sono astenuti: 4 deputati di Scelta Civica, 1 del Gruppo Misto, tutti i deputati del M.D.P., i 5 componenti Udc del Gruppo Misto. In particolare il Mdp si è astenuto dalla votazione quale forma di protesta alla soluzione proposta dal Pd in relazione alla gestione post Voucher che introdurrebbero di fatto nuovamente la cosiddette collaborazioni occasionali ripristinando una situazione di precarietà.
Superata questa travagliata e non così scontata fase, si attende ora l’approvazione definitiva del testo, prevista per la giornata di oggi, 01.06.2017 alla quale seguirà poi l’invio dell’atto complessivamente approvato al Senato, laddove probabilmente si riproporrà il rischio di mancato raggiungimento del numero legale.
Come abbiamo già avuto modo di dire in precedenti articoli, le novità di maggior rilievo sono:
- Lavoratori autonomi e i liberi professionisti: con l’estensione per le loro prestazioni o cessioni di beni rese a favore della Pubblica Amministrazione e degli altri soggetti ora introdotti, del meccanismo dello split payment. Questo meccanismo garantirà all’Erario la garanzia del gettito derivante dalle suddette operazioni con riferimento all’Imposta sul Valore Aggiunto che non sarà più corrisposta al fornitore ma versata direttamente all’Erario, così come previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 50/2017. L’articolo prevede inoltre l’ampliamento della platea di soggetti nei confronti dei quali si applicherà lo split payment, includendo oltre alla Pubblica Amministrazione anche quei soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate.
- Rimborso credito Iva: prevista la riduzione di 25 giorni (dagli attuali 90 giorni ai 65 giorni) nei tempi di erogazione dei rimborsi Iva allo scopo di limitare il fenomeno della mancanza di liquidità. Tale riduzione nei tempi di erogazione dei rimborsi Iva è assolutamente importante soprattutto alla luce dell’ampliamento dei soggetti interessati allo split payment.
- Soggetti passivi Iva sottoposti a Studi di Settore: l’uscita di scena degli Studi di Settore, prevista con decorrenza dal 2018 viene di fatto anticipata con riferimento al periodo di imposta 2017 e con la conseguente introduzione degli Isa (Indicatori Sintetici di Affidabilità). A tale proposito ricordiamo che il nuovo sistema di monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate, che di fatto si configura come una pagella da 1 a 10, interesserà oltre 3,5 milioni di contribuenti titolari di partita Iva, garantendo a coloro che rispetto ai nuovi parametri risulteranno “virtuosi” e quindi “affidabili” sgravi fiscali e una riduzione degli adempimenti amministrativi.
- Diritto alla detrazione dell’IVA: che deve avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l’annotazione nel registro Iva (stabilendo che il contribuente ha l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (dunque, non è più possibile registrare le fatture entro il termine della dichiarazione annuale IVA riferito al periodo d’imposta in cui si è esercitato il diritto alla detrazione IVA).
- Visto di conformità: con l’art. 3 del D.L.50 si è ridotto da 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta (IRAP, IVA e imposte sul reddito) possono essere usati in compensazione (orizzontale) solo con l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 57/E/2017 ha chiarito che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l’entrata in vigore del D.L. 50/2017 e pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
- Giganti del web: prevista l’introduzione di un percorso che porterà ad una tassazione anche per le grandi imprese digitali con ricavi superiori al miliardo di euro e che operano nello Stato italiano senza stabile organizzazione; tale nuova imposta prende appunto il nome di “Web tax transitoria”.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: si prevede la possibilità di definire in via agevolata le controversie con l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
- Zecca dello Stato: stop al conio delle monete da 1 e 2 centesimi.
- Prestatori occasionali: in alternativa ai voucher non più utilizzabili dal 01.01.2018 viene introdotto il cosiddetto “libretto di famiglia” per prestazioni legate all’assistenza domestica e familiare e il contratto di lavoro occasionale utilizzabile dalle piccole e micro imprese.
- Titolari di immobili concessi in locazioni brevi ad uso residenziale: l’articolo 4 del D.L. prevede la possibilità in questi casi di optare per l’applicazione della cedolare secca al 21% sui redditi derivanti da contratti di locazione “brevi”, ovvero inferiori a 30 giorni.